EMERGENZA COVID – 19 – Diritto di Visita dei figli minori di genitori separati al genitore non collocatario dopo il DPCM 22.3.2020 – Indicazioni delle Forze dell’Ordine consultate dal COA

Cari colleghi,

in relazione alle richieste di chiarimenti da parte di nostri clienti, genitori separati con figli minori, in ordine all’ammissibilità o meno dei trasferimenti di figli per l’esercizio del diritto di visita del figlio minore, posto che se era chiaro che tale diritto potesse proseguire ad esercitarsi dopo i primi DPCM di inizio marzo, dopo il DPCM 22.3.20, che ha eliminato la previsione dell’ammissibilità dello spostamento per il “rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” (art. 1 co. 1 lett. b), pareva in un primo momento che lo spostamento del minore da un Comune ad un altro potesse essere limitato, il COA ha chiesto indicazioni alle locali Prefettura, Questura e Comando Provinciale dei Carabinieri, ricevendo dalla Questura e Prefettura la conferma che pur dopo il DPCM 22.3.20, il diritto di visita e di trasferimento dei minori all’altro genitore sia consentito, con l’avvertimento di portare con sé il provvedimento giudiziale che lo dispone (accordo di separazione coniugale omologato dal Tribunale, sentenza di separazione o divorzio, o ordinanza del Presidente del Tribunale che dispone in via provvisoria e urgente, le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale e i tempi di permanenza del minore con l’uno e l’altro genitore), la autocertificazione redatta su modello ministeriale, e adottando, ovviamente, tutte le prescrizioni e cautele sul piano sanitario che conosciamo, e, comunque rimettendo al buon senso dell’adulto ogni valutazione, caso per caso, in relazione al superiore interesse del minore.

Cordiali saluti

Per il Presidente il Consigliere delegato

Stefania Fontana

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